Nel periodo compreso tra il 1° e il 31 agosto 2017 trova applicazione la sospensione feriale dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie amministrative e alle Commissioni tributarie; sempre dal 1° agosto scatta anche il consueto stop per il conteggio dei giorni per il deposito di atti e documenti. La sospensione feriale non vale per la scadenza del termine di pagamento per gli atti
impositivi: nell’ipotesi in cui sia previsto un termine specifico (ad esempio 30 o 60 giorni), il periodo feriale non va considerato ed il calcolo va effettuato ai giorni di calendario.
Scatta dal 1° agosto la pausa estiva con la sospensione del decorso degli adempimenti processuali: per effetto delle novità introdotte dal legislatore nel collegato fiscale alla legge di
Bilancio 2017, per il periodo che va dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno è operativa la sospensione feriale dei termini, che ha valenza per tutte le giurisdizioni ordinarie e amministrative.
Dal 1° agosto 2017 decorre anche la sospensione del conteggio dei giorni per depositare atti e documenti.
La normativa modificata dal legislatore nel 2014 (art. 1, legge n. 742/1969) prevede espressamente che “il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1 agosto al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. La stessa disposizione si applica per il termine stabilito dall’articolo 201 del Codice di Procedura Penale […]”.
La sospensione feriale dei termini processuali prevede che :
– il decorso dei termini relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° agosto al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione;
– l’inizio del decorso è differito alla fine del periodo di sospensione, ove il decorso stesso abbia inizio durante detto periodo.
Per fare un esempio Nell’ipotesi in cui vi sia un termine che scada tra il 1° e il 31 agosto “scatta” la cd. pausa estiva; i 31 giorni di interruzione vanno a sommarsi ai 60 giorni previsti.
Se un atto è stato notificato il 10 luglio, l’ultimo giorno utile per proporre ricorso è il 9 ottobre (21 giorni dall’11 al 31 luglio + 31 giorni del mese di agosto + 39 giorni dal 1° settembre al 9 ottobre).
Se l’atto è notificato in un periodo all’interno del periodo di sospensione (cioè dal 1° al 31 agosto), il conteggio partirà direttamente dal 1° settembre 2017; con l’aggiunta dei 60 giorni, ciò porterebbe al 30 ottobre 2017 l’ultimo giorno utile per l’impugnazione.
Pausa estesa anche alla mediazione
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate (cfr. circolare n. 9/E del 19 marzo 2012), “al termine di proposizione dell’istanza di mediazione si applicano inoltre le disposizioni sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale […], stante lo stretto nesso tra la presentazione dell’istanza e la proposizione del ricorso giurisdizionale, nonché il richiamo espresso all’applicabilità dell’articolo 21, del D.Lgs. n. 546 del 1992, contenuto nel comma 6, dell’articolo 17-bis in argomento. La sospensione di diritto dal 1° agosto al 15 settembre [NdA: termine anticipato al 31 agosto] non trova, invece, applicazione nel corso della procedura di mediazione vera e propria, di cui ai commi 7 e seguenti del citato articolo 17-bis, che deve pertanto concludersi comunque nel termine di novanta giorni, trattandosi di una fase amministrativa e non processuale”.
Controversie escluse dalla pausa estiva Tra le principali controversie escluse dalla cd. pausa estiva, rientrano:
– le liti in materia di lavoro;
– le procedure cautelari “sospensive”;
– i giudizi di opposizione agli atti esecutivi;
– le cause e i procedimenti civili relativi ad alimenti;
– i procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione;
– i procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
– alcuni procedimenti in materia fallimentare (ad esempio, dichiarazione stato di insolvenza e opposizione, apertura straordinaria o dichiarazione di fallimento dell’impresa insolvente).
Inoltre, la sospensione feriale non vale per la scadenza del termine di pagamento per gli atti impositivi. In sostanza se l’atto prevede il pagamento “entro il termine per proporre ricorso”, si può cumulare il mese di agosto ai 60 giorni previsti ordinariamente. Nella diversa ipotesi in cui sia previsto un termine specifico (ad esempio 30 giorni o 60 giorni), il periodo feriale non va considerato ed il calcolo va effettuato ai giorni di calendario.
Come opera la sospensione Nell’ambito del processo tributario, la sospensione feriale di cui alla legge n. 724/1969, opera per tutti i termini previsti dalla disciplina del contenzioso tributario.
La sospensione trova, quindi, applicazione per tutti gli adempimenti processuali cui sono tenuti sia il ricorrente (contribuente), sia la parte resistente (uffici finanziari, ente locale, concessionario per la riscossione) e precisamente:
– proposizione del ricorso introduttivo;
– costituzione in giudizio del ricorrente;
– deposito di documenti e di memorie illustrative;
– proposizione dell'atto di appello;
– proposizione del ricorso per Cassazione;
– riassunzione della causa rinviata dalla Corte di Cassazione alla commissione tributaria di merito;
– eventuali adempimenti conseguenti ad avvenimenti che possono causare l'interruzione o sospensione del processo, secondo quanto previsto dagli articoli 39 e 40, D.Lgs. n. 546/1992.