Con sentenza n. 18321 del 25 luglio 2017, la Corte di Cassazione ha confermato il principio secondo cui in tema di contenzioso tributario, la notifica tramite PEC – posta in essere nel 2013 dal difensore della contribuente all’Amministrazione finanziaria – del ricorso introduttivo della lite non è conforme ad alcun modello legale e pertanto deve ritenersi giuridicamente inesistente, in quanto tale non sanabile.
Ad una società a responsabilità limitata veniva notificato un avviso di accertamento relativo a IRES, IVA ed IRAP per il periodo di imposta 2007. Tale atto impositivo veniva tempestivamente impugnato ma la Commissione tributaria provinciale competente dichiarava inammissibile il ricorso proposto; la CTR confermava quanto statuito dalla sentenza di primo grado. Essa in particolare
osservava che la modalità notificatoria a mezzo PEC degli atti processuali ad opera del difensore della parte non era consentita dalla legge. Pertanto, la società contribuente proponeva ricorso per Cassazione ritenendo erronea la decisione della CTR; quest’ultima nello specifico, considerava insanabile il relativo vizio della procedura di notifica.
Con ordinanza n. 18321, depositata il 25 luglio 2017, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dalla società. In particolare, i giudici di legittimità hanno ribadito il principio generale secondo cui in tema di contenzioso tributario, la notifica della sentenza effettuata a mezzo PEC nell’anno 2014 dal difensore della contribuente all’Amministrazione finanziaria, deve essere considerata insuscettibile di sanatoria; essa di conseguenza, non è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, posto che le notifiche tramite PEC degli atti del processo tributario sono previste in via sperimentale solo a decorrere dal 1° dicembre 2015 ed esclusivamente dinanzi alle commissioni tributarie della Toscana e dell’Umbria.
Nel caso di specie, deve concludersi che la notifica tramite PEC effettuata nel gennaio 2013 dal difensore della contribuente al Fisco del ricorso introduttivo della lite non è conforme ad alcun modello legale e pertanto deve ritenersi giuridicamente inesistente.